venerdì 27 gennaio 2012

Abolizione del valore legale della laurea

Nell'esprimere il mio parere favorevole all'abolizione del valore legale della laurea, riporto una ben nota citazione di Luigi Einaudi:


La verità essenziale qui affermata [è:] non avere il diploma per sé medesimo alcun valore legale, non essere il suo possesso condizione necessaria per conseguire pubblici e privati uffici, essere la classificazione dei candidati in laureati, diplomati medi superiori, diplomati medi inferiori, diplomati elementari e simiglianti indicativi di casta, propria di società decadenti ed estranea alla verità ed alla realtà; ed essere perciò libero il datore di lavoro, pubblico e privato, di preferire l'uomo vergine di bolli. (Scuola e libertà)

sabato 21 gennaio 2012

La professione forense all'estero

A proposito di riforma della professione forense, segnalo questa interessante analisi di diritto comparato, pubblicata sul sito del Senato della Repubblica nel 2008: http://www.senato.it/notizie/136525/150365/genpagina.htm

Liberalizzazioni e professione forense

di seguito alcuni articoli rilevanti in materia di professione forense contenuti nel decreto sulle liberalizzazioni approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 20 gennaio 2012

CAPO III
SERVIZI PROFESSIONALI

Art. 10
(Disposizioni sulle tariffe professionali)
1. Sono abrogate tutte le tariffe professionali, sia minime sia massime, comprese quelle di cui al capo V, titolo III, della legge 16 febbraio 1913, n. 89.
2. Al primo comma dell’articolo 2233 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole “le tariffe o” sono soppresse;
b) le parole “sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene.” sono sostituite dalle seguenti “secondo equità.” .
3. Al primo comma dell’articolo 636 del codice procedura civile, le parole da “e corredata da” fino a “in base a tariffe obbligatorie” sono soppresse.
4. Alla legge 16 febbraio 1913, n.89 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 dell’articolo 74 è soppresso;
b) all’articolo 79: la parola “379” è sostituita dalla parola “636”; le parole da “al pretore” fino a “competenza per valore” sono sostituite dalle seguenti: “al giudice competente che decide ai sensi dell’articolo 2233 del codice civile”; l’ultimo periodo è soppresso.

Art. 11
(Obbligo di comunicazione del preventivo)
1. Tutti i professionisti concordano in forma scritta con il cliente il preventivo per la prestazione richiesta. La redazione del preventivo è un obbligo deontologico e l’inottemperanza costituisce illecito disciplinare.
2. Nell’atto di determinazione del preventivo il professionista indica l’esistenza di una copertura assicurativa, se stipulata, per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale, la sua durata e il suo massimale.
3. Il presente articolo non si applica all’esercizio delle professioni reso nell’ambito del servizio sanitario nazionale o in rapporto di convenzione con lo stesso.
4. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge i codici deontologici si adeguano alle previsioni del presente articolo.

Art. 12
(Accesso dei giovani all’esercizio delle professioni)
1. All’articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n.168, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
“3 bis. Le università possono prevedere nei rispettivi statuti e regolamenti che il tirocinio ovvero la pratica, finalizzati all’iscrizione negli albi professionali, siano svolti nell’ultimo biennio di studi per il conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale; il tirocinio ovvero la pratica così svolti sono equiparati a ogni effetto di legge a quelli previsti nelle singole leggi professionali per l’iscrizione negli albi. Sono esclusi dalla presente disposizione i tirocini per l’esercizio delle professioni mediche o sanitarie. Resta ferma la durata massima dei tirocini prevista dall’articolo 33, comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”.