venerdì 3 agosto 2018

Proposta di modifica del Codice di Procedura Civile 1 - il procedimento ordinario di cognizione

Rendo pubblico un primo intervento a mio avviso indifferibile e urgente sul processo civile. 
Lo stesso, ovviamente, va collocato nell'ambito di un più organico intervento di revisione e snellimento del codice civile, di cui mi riservo trattare nei prossimi post.
Vado in questo post a illustrare le modifiche per me più significative che andrebbero apportate al processo ordinario di cognizione nell'ottica di riduzione dei tempi, eliminazione dell'arretrato, certezza del diritto. 

Contenuto dell'atto di citazione.
La domanda si propone mediante citazione da notificare alla controparte, a mezzo raccomandata o pec.
L'attore, prima di procedere alla notifica dovrà preliminarmente richiedere alla cancelleria il numero di ruolo e il nominativo del Giudice competente a trattare la causa. 
L'atto di citazione deve contenere:
1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta, del numero di ruolo e del Giudice preventivamente individuato dalla cancelleria quale assegnatario del fascicolo;
2) i dati del convenuto;
3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;
4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;
5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione;
6) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura;
7) l'indicazione del termine per la costituzione, da individuarsi nel primo lunedì del mese successivo alla data di notifica; l'invito al convenuto a costituirsi entro detto termine, pena la declaratoria della sua contumacia e la decadenza da tutte le eccezioni e domande riconvenzionali proponibili.

Nullità della citazione
La citazione è nulla ove non contenga uno dei requisiti di cui dai numeri 1 a 7 dell'art. 163 c.p.c. La nullità è rilevata d'ufficio dal Giudice che, salvo manifesta infondatezza della causa, può concedere un termine di 15 giorni per la rinnovazione della citazione.

Costituzione dell'attore.
Contestualmente alla notifica della citazione, e comunque entro tre giorni dalla stessa, l'attore trasmette a mezzo pec/pct gli atti alla cancelleria che provvede ad abbinarli al numero di Rg preventivamente individuato.

Costituzione del convenuto.
Il convenuto si costituisce entro la data di udienza mediante pct. Ove il convenuto non si costituisca nel termine, il Giudice designato d'ufficio, verificata la regolarità delle notifiche, dichiara con provvedimento fuori udienza la contumacia di parte convenuta.

Comparsa di risposta
Il convenuto entro la data di udienza trasmette a mezzo pec alla controparte e mediante pct alla cancelleria la comparsa di risposta nella quale propone tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicando i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione e formulando le conclusioni.
A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. 
Se è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione.
Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa.

Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d'ufficio.
Prima di notificare la citazione l'attore deve richiedere alla cancelleria l'attribuzione del numero di ruolo e l'indicazione del Giudice competente a decidere la causa.
La cancelleria individua il Giudice sulla base della specifica competenza per materia.
Il contributo unificato dovrà essere versato in forma telematica dall'attore entro il giorno indicato in citazione, pena improcedibilità della causa.

Forme del procedimento
Il procedimento si svolge esclusivamente in maniera telematica, senza formazione di fascicolo cartaceo, nemmeno a titolo di "cortesia".
Le notifiche avvengono tutte a mezzo pec presso i difensori costituiti o in caso di contumacia mediante deposito di comunicazione nel fascicolo di cancelleria, con onere della parte contumacia di attivarsi per la verifica.

Ritardata costituzione delle parti
E' onere del Giudice verificare la regolarità delle notifiche alle parti. In caso di notifica irregolare o inesistente la stessa dovrà essere reiterata entro 5 giorni dalla prima udienza, pena improcedibilità della causa.
Una volta appurata la regolarità della notifica, con conseguente dichiarazione di contumacia, non sarà ammessa remissione in termini del convenuto non costituitosi.

Svolgimento del procedimento
Il procedimento si svolge innanzi a un Giudice Monocratico individuato già al momento della citazione da parte dell'attore. Il Giudice è individuato dalla cancelleria sulla base della specializzazione e tenuto conto del numero di procedimenti già assegnati.
Il procedimento si svolge in via telematica, con comparizione davanti al Giudice solo ove necessario e per la precisione:
1) ove il Giudice, letti gli atti, ritenga opportuno coltivare un tentativo di conciliazione tra le parti;
2) per la assunzione dei mezzi di prova;
3) per la discussione finale, se richiesto dalle parti.
Alla data della prima udienza, le parti non compaiono. Il giorno fissato per la prima udienza il Giudice trasmette a mezzo pct il calendario del procedimento concedendo un termine di 20 giorni all'attore per eventuali repliche sulla comparsa del convenuto e fissato entro 30 giorni dalla prima udienza l'udienza di assunzione dei mezzi di prova. L'assunzione dei mezzi prova, ove non si esaurisca in una sola udienza, può essere prorogata per un massimo di 3 volte. L'istruttoria del procedimento in ogni caso non può durare oltre 3 mesi.
In caso di contumacia di parte convenuta, il Giudice assegna a parte attrice termine di 20 giorni per la precisazione della propria domanda, dopo di che trattiene la causa in decisione. Per i procedimenti contumaciali la decisione deve pervenire entro 60 giorni dalla celebrazione della prima udienza.


Prima comparizione delle parti e trattazione della causa
La comparizione delle parti davanti al Giudice è eventuale e può essere disposta con ordinanza dal Giudice ove lo ritenga opportuno al fine di coltivare la conciliazione.
Ove la conciliazione innanzi al Giudice fallisca, il Giudice dispone la contestuale discussione della causa ed emette sentenza. Il comportamento della parte che ha ostacolato la conciliazione è tenuto in debita considerazione nella quantificazione delle spese di soccombenza.
In caso di accordo in corso di causa le parti possono presentare istanza congiunta a mezzo pct per chiedere l'estinzione del procedimento.

Udienza di assunzione dei mezzi di prova
Nell'udienza fissata per l'assunzione dei mezzi di prova, il giudice istruttore procede all'assunzione dei mezzi di prova ammessi. L'assunzione dei mezzi di prova si svolge secondo un calendario prestabilito e inderogabile, salvo gravi motivi.

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